Audit energetici per l’industria: da quando l’obbligo?
30/09/2012 |
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Secondo la recente Direttiva sull’efficienza energetica gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici.
La norma europea specifica sugli audit energetici è stata recentemente approvata UNI-CEI-EN 16247-1:2012.
In seduta plenaria il parlamento Europeo, in data 11 settembre 2012, ha approvata la direttiva sull’efficienza energetica, che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)). Di seguito un estratto.
All’Articolo 8 Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia
1) Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Allo scopo di garantire l’elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell’energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell’allegato VI.
2) Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit .
Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell’attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.
Gli Stati membri richiamano l’attenzione delle PMI , anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell’energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.
3) Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati. Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell’energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.
4) Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
5) Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 gli audit energetici svolti in maniera indipendente , sulla base di criteri minimi fondati sull’allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione. L’accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.
6) Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell’energia o ambientale – certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali – sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati membri assicurino che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull’allegato VI.
7) Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell’audit energetico. Fatta salva la legislazione dell’Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d’incentivazione e sostegno per l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.
Allegato VI - Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia
Gli audit energetici di cui all’articolo 8 si basano sui seguenti orientamenti:
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.
I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.
Convegno ”Oltre il risparmio energetico - soluzioni per la competitività”
25/09/2012 |
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Pubblicato articolo di presentazione sul Corriere della Sera: ”Efficienza, una ricetta anticrisi”
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Diagnosi termografica per valutare la qualità dell’involucro edilizio.
22/09/2012 |
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Indicazioni e suggerimenti dall’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico.
E' inoltre possibile mediante termografia verificare la funzionalità di impianti fotovoltaici e individuare anomalie e guasti causa di perdita di efficienza e di reddito.
Approvata la nuova Direttiva sull’efficienza energetica!
18/09/2012 |
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La nuova direttiva sostituirà le precedenti direttive 2004/8/Ce (promozione della cogenerazione) e 2006/32/Ce (efficienza negli usi finali dell’energia).
La Direttiva chiede agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali e prevedendo un piano d'azione per l'efficienza energetica da presentare ogni tre anni (nel 2014, nel 2017 e nel 2020).
Di seguito un estratto dell'articolo 3, della Proposta di direttiva sull'efficienza energetica, presentata dalla Commissione europea il 22 giugno 2011 e approvata dal Parlamento Ue l'11 settembre 2012:
"Obiettivi di efficienza energetica
Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Nel notificare questi obiettivi alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 e dell'allegato XIV, parte 1, lettera f), gli Stati membri li esprimono anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.
Nel fissare gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, l'evoluzione e la previsione del PIL, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci".
Gli ambiti di intervento sono i seguenti:
- Edifici pubblici
- Utilities
- Appalti pubblici
- Diagnosi energetiche - obbligo di eseguire audit energetici per le aziende di maggiorni dimensioni
- Contatori intelligenti
- Contabilizzatori di calore
- Informazioni sui consumi in fattura
- Cogenerazione e teleriscaldamento
Si resta in attesa della pubblicazione in Gazzetta Europea e del recepimento ufficiale Italiano.